Le norme dell’Agenzia dell’Entrate in merito agli aiuti di Stato
In un post pubblicato in precedenza abbiamo visto più da vicino quali sono le norme da seguire in merito alla concessione e alla fruizione degli aiuti di Stato da parte dei contribuenti italiani.
Secondo la normativa fiscale attualmente vigente, infatti, tutti i contribuenti italiani che vogliono avvalersi degli aiuti di stato automatici, che siano in relazione con le agevolazioni fiscali, devono attestare attraverso una apposita dichiarazione di non aver mai fruito, oppure rimborsato, oppure depositato, gli aiuti che sono stati dichiarati incompatibili dalle decisioni della Commissione Europea.
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In questo post vedremo quindi quale è la procedura corretta per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.
Come inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti di Stato
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui abbiamo parlato in precedenza, deve essere sempre presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente attraverso la procedura telematica, o per via diretta, oppure attraverso l’opera di intermediari abilitati all’utilizzo delle piattaforme telematiche – CAAF, liberi professionisti, associazioni di categoria etc..
Per l’invio della dichiarazione è infatti possibile utilizzare l’apposito software gratuito “DichiarazioneSostitutiva_aiutidiStato”.