Rappresentano sicuramente il più grande cruccio del contribuente italiano, sia che si parli di persona fisica, sia che si parli giuridica. Appare come un vero e proprio incubo: incorrere nella rete di controlli degli organi tributari statali, che talvolta arrivano a scovare errori più o meno accidentali nel calcolo delle imposte o contributi da versare. Verificato ciò, infatti, lo Stato non può altro che far valere le sanzioni tributarie previste dal codice civile o penale, esclusivamente di natura finanziaria e soprattutto molto salate.
A seguito della recente legge finanziaria 2011 (legge 220/2010) sono state introdotte misure che limitano la pesantezza delle stesse penali di fronte ad un comportamento propositivo e collaborativo dello stesso contribuente. In altre parole se il contribuente dà una mano nella determinazione del giusto importo, viene premiato con uno sconto sulla stessa somma da versare.
Riduzione delle sanzioni tributarie:
Successivamente alla proposta di legge del nuovo governo si è ulteriormente accentuato il carattere premiante dei comportamenti collaborativi grazie ai provvedimenti di rateizzazione previsti per le cartelle esattoriali di Equitalia. Andando nello specifico la legge elenca quattro casi di rogatoria parziale del debito dei soggetti colpevoli.
Il primo viene considerato ravvedimento operoso ed è ben illustrato dall’articolo 20 lettera a della legge 220/2010. In altri termini chi provvede a effettuare il pagamento dei tributi nell’arco dei trenta giorni successivi la naturale scadenza si vede ridurre la sanzione di 1/10, chi invece impiega un anno riceve una riduzione di 1/8, ed infine chi provvede entro trenta giorni dal termine stabilito per la dichiarazione dei redditi a ottemperare a tale obbligo giuridico si vede defalcare 1/10 dalla sanzione minima prevista.
Accorto fra le parti
Il secondo contempla che venga raggiunto un accordo tra il fisco ed il contribuente dal punto di vista giudiziale. Vengono dunque convocate le due parti davanti ad un giudice e quest’ultimo proverà a limare le due posizioni fino ad arrivare ad un compromesso accettato da ambedue le parti.
Accertamento con adesione
Il terzo punto viene definito accertamento con adesione, ed è legiferato dall’articolo 1 comma 18 della legge 220/2010. Grazie a tale escamotage chi collabora attivamente alla determinazione dell’importo corretto da versare al fisco vede ridursi le sanzioni di una percentuale pari al 40% della sanzione minima applicata