Coloro che desiderano aprire un’attività commerciale devono tener conto che andranno affrontati diversi costi fissi come l’acqua, la luce, l’affitto e oneri fiscali. Per tale motivo, si prende la decisione di svolgere l’attività di venditore ambulante ma tuttavia sono necessarie alcune autorizzazioni che richiedono comunque dei costi e del tempo.
L’attività di venditore ambulante, sia essa svolta nei mercati oppure nelle fiere, è disciplinata dal decreto N.114 del 1998(riforma Bersani). Tale decreto stabilisce che per svolgere questo tipo di lavoro si ha bisogno di una licenza che può essere di tipo A o B. La licenza di tipo A concerne l’acquisizione del diritto ad avere un posto fisso in un mercato per 10 anni e per ottenerlo si ha necessità di fare una domanda con marca da bollo di E 14,62 al Sindaco del Comune di appartenenza che assegnerà il posto in un mercato (se c’è disponibilità). In caso contrario sarà necessario attendere la data del bando di concorso. Con tale licenza sarà possibile effettuare i mercati nell’ambito della Regione e le fiere anche nel territorio Nazionale.
La licenza di tipo B è la licenza di tipo itinerante nei mercati e nelle fiere e si ottiene tramite invio di una lettera raccomandata con marca da bollo di E 14,62 al Sindaco del Comune che rilascerà tale permesso entro 30 giorni. Nel caso in cui la persona scelga di vendere prodotti non alimentari, è sufficiente questa licenza. Nel caso in cui egli voglia vendere prodotti alimentari sarà necessario essere in possesso di uno dei seguenti documenti:
– iscrizione CCIAA con data e numero;
– dichiarazione di aver frequentato un corso per il settore alimentare con il numero delle ore ed il nome dell’istituto;
– diploma di scuola alberghiera.