Siamo all’inizio di un nuovo anno d’imposta e c’è da tirare le somme su diverse questioni al fine di arrivare economicamente preparati alla dichiarazione dei redditi. Una risoluzione molto interessante dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 31 dicembre scorso, spiega come trattare i compensi degli amministratori.
Una Srl che paghi al liquidatore-socio l’attività da lui svolta, può dedurre dal reddito gli importi versati che invece dovranno essere usati per la determinazione del reddito imponibile di chi li riceve. Il senso della risoluzione n. 113/E è questo.
Anche in questo caso la risoluzione è servita a chiarire una situazione, una domanda posta da una società in liquidazione volontaria in un interpello. Questa società, infatti, aveva dato al proprio liquidatore un compenso e chiedeva se poteva applicare la norma prevista dall’articolo 60 del TUIR che prevede l’indeducibilità delle somme erogate e l’inutilizzo delle stesse per la determinazione del reddito complessivo del socio-liquidatore.
L’Agenzia ha spiegato che c’è differenza, a livello fiscale, tra i compensi che sono erogati ad un imprenditore individuale e quello che succede invece agli amministratori delle Snc, delle SaS e delle società di capitali. Per gli imprenditori individuali si può far riferimento al TUIR, per i soggetti societari, invece, accade esattamente il contrario.