L’INPS ha mandato online la notizia dell’attivazione della procedura online per la richiesta del congedo parentale a ore. Un’altra misura messa a disposizione delle famiglie per rendere i tempi del lavoro maggiormente compatibili con la vita familiare. Come funziona questo strumento.
La notizia rispetto all’attivazione della procedura online specifica:
Da oggi (19 agosto) è aperta la procedura on line per consentire al genitore lavoratore dipendente l’invio della domanda per la fruizione su base oraria del congedo parentale. Tale modalità di fruizione si aggiunge a quella mensile e giornaliera.
Il genitore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro la fruizione del congedo parentale con due giorni di preavviso indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Restano invariate le modalità di invio della domanda mediante uno dei seguenti canali: WEB, Contact Center Integrato, Patronati.
Quali sono allora i criteri di fruizione di questo congedo? Tutto è riportato nella circolare INPS n. 152 del 18 agosto 2015:
> Circolare INPS n. 152 del 18 agosto 2015
Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.
Si rammenta che, con il decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino). Su tale disposizione è stata emanata la circolare n. 139 del 17 luglio 2015. Le istruzioni contenute in questa circolare trovano quindi applicazione anche nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.
I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.