Contratti – Quali sono le clausole vessatorie

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 Quando si stipula un contratto di natura assicurativa, di natura bancaria o relativo ad un servizio di tipo finanziario il cliente, prima di apporre la sua firma e di ratificare l’ accordo, dovrebbe avere sempre il tempo di controllare se all’ interno del contratto siano state per caso inserite dalla controparte le cosiddette clausole vessatorie.

> Contratti – Che cosa sono le clausole vessatorie

Le clausole vessatorie sono, come suggerisce anche il loro nome, delle clausole contrattuali che impongono oneri e obblighi ingiusti al contraente al fine di rendere il contratto maggiormente favorevole alla controparte che l’ ha redatto.

> Il livello di dettaglio delle assicurazioni

La legge, tuttavia, vieta espressamente l’ utilizzo di questo tipo di clausole anche quando il contratto sia stato già firmato dal cliente. E’  per questo motivo che gli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo – ex articoli 1496 bis e seguenti – contengono una lunga lista di clausole che è possibile definire vessatorie fino a prova contraria – ovvero fino a dimostrazione che sono frutto invece di una contrattazione tra le parti e non ledano i diritti di nessuna delle due. Vediamo quindi quali possono essere.

>  Contratti – Comunicazione alla controparte circa la presenza di clausole vessatorie

Si definiscono clausole vessatorie le clausole contrattuali che:

Contratti – Denuncia della controparte per la presenza di clausole vessatorie

  • tendono ad escludere o a limitare i diritti e le azioni compensative del consumatore nei confronti di un libero professionista o di una azienda nel caso in cui questi ultimi risultino inadempienti in modo parziale, totale o inesatto nei confronti degli obblighi espressi dal contratto;
  • concedono al libero professionista o all’ azienda di trattenere delle somme in denaro versate dal consumatore – contraente qualora quest’ ultimo receda dal contratto o non lo concluda;
  • non contemplino il diritto del consumatore di esigere dal professionista o dall’ azienda il doppio della somma corrisposta se questi ultimi non concludono il contratto o ne recedono;
  • impongono al consumatore il pagamento di una somma in denaro a titolo di risarcimento danni nel caso in cui quest’ ultimo risulti inadempiente nei confronti degli obblighi contrattuali o in ritardo;
  • consentono al libero professionista di recedere dai contratti a tempo indeterminato senza dare un ragionevole preavviso o senza giusta causa.

Al di là di queste indicazioni di carattere generale, tuttavia, è necessario dire che le clausole vessatorie possono essere di tipologia piuttosto varia, a secondo del contratto di appartenenza, e possono essere formulate anche in modo molto diverso.

 

 

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