Il datore di lavoro può somministrare al suo dipendente una tipologia di contratto che dipende delle esigenze sue o da quelle della sua azienda.
I contratti di lavoro possono essere di apprendistato, a progetto, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Il contratto a progetto presenta determinate caratteristiche.
Tale tipologia è stata introdotta dalla Legge Biagi (n.276/2003) ed è agli antipodi rispetto al contratto di tipo indeterminato, poiché mentre quest’ultimo offre innumerevoli garanzie di lavoro, il contratto a progetto non fornisce al lavoratore moltissime garanzie.
Innanzitutto, è chiamato in questo modo perché il lavoratore assunto non è considerato un dipendente dell’azienda, bensì come un collaboratore che lavora autonomamente ad un determinato progetto.
Per tale motivo, sul contratto, che dovrà essere obbligatoriamente in forma scritta, sarà esplicitata la durata del contratto, il progetto al quale dovrà lavorare il neo-assunto, eventuali clausole di rescissione, eventuali misure tutelative e, infine, la remunerazione, la tempistica e la tipologia di pagamento.
Il problema del contratto a progetto è che, soprattutto, può essere rescisso in maniera estremamente celere. E’ chiaro che tale contratto può apparire comodo per un lavoratore che si voglia approcciare consapevolmente ad un determinato tipo di lavoro in modo temporaneo. Tuttavia, la maggior parte dei lavoratori ambisce ad un lavoro stabile e che offra tutta una serie di garanzie. Nello specifico, nel contratto a progetto i giorni di malattia non vengono riconosciuti e, dunque, remunerati. Anzi, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore per un qualsiasi motivo, anche per un infortunio o malattia.
Il contratto a progetto non ha un limite di tempo, la durata sarà scelta dal datore di lavoro.
C’è da precisare, tuttavia, che ultimamente sono state apportate delle riforme che offrono maggiori vantaggi al lavoratore
Tali riforme riguardano proprio il periodo di malattia o eventuali gravidanze. Se è vero che i giorni di malattia o infortunio non vengano comunque remunerati, è anche vero che il contratto possa essere soltanto sospeso, per poi riprendere successivamente, a meno che il periodo di malattia non si protragga per più di un sesto della durata del contratto (più di 30 giorni, per un contratto della durata di 6 mesi) La gravidanza, invece, garantisce la sospensione del contratto per 180 giorni.