Il decreto attuativo della delega del Jobs Act che riguarda i contratti di lavoro, approvato il 20 febbraio scorso ha ridefinito quasi completamente le norme del lavoro part time o a tempo parziale che dir si voglia. Anche se resta invariato l’impianto fondamentale ci sono nuove possibilità. Per esempio relativamente alla maternità.
Il contratto a tempo parziale è stato modificato dal Jobs Act e per capire in che modo e la portata del cambiamento, basta dire che il part time è un contratto che potrà essere concesso in alternativa al congedo parentale oppure per i lavoratori affetti da gravi patologie.
> Il congedo parentale può essere sostituito da un part-time
Di regola si tratta di un contratto di lavoro dipendente che prevede un orario inferiore a quello previsto per il tempo pieno e può essere a tempo indeterminato o a termine. Il contatto part time dovrà essere stipulato in forma scritta indicando la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale con riferimento a giorni, settimane, mesi e anni. In più deve essere specificato se si tratta di un part time orizzontale con riduzione dell’orario giornaliero oppure di un part time verticale con la riduzione dell’orario settimanale e mensile, oppure ancora misto.
Il rifiuto del lavoratore di passare al contratto part time non costituisce un valido motivo di licenziamento ma questo contratto si potrà usare in alternativa al congedo parentale e potrà essere richiesto una sola volta nell’arco dei primi 12 mesi di vita del bambino con una riduzione massima dell’orario pari al 50% Il part time in questo caso specifico dura lo stesso tempo del congedo parentale e se non in casi di maternità può essere concesso in presenza di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative. Poi a richiesta del lavoratore può essere trasformato di nuovo in contratto a tempo pieno.