Si chiama “procedimento degli irreperibili” ed è una notificazione particolare di un atto tributario. Questo procedimento, secondo la giurisprudenza attuale, è da considerarsi valido anche se il messo notificatore non riesce a reperire l’abitazione, l’ufficio o anche l’azienda del contribuente, quando questo ha definito in un certo comune il suo domicilio fiscale.
► Quando l’avvocato non è una spesa deducibile
Le ricerche in questione sono non sono necessarie al di fuori del comune di residenza della società del contribuente. Questo è il senso di una sentenza, la numero 23062 del 2012, quella con cui la Corte di Cassazione ha ribadito che l’Agenzia delle Entrate ha ragione riguardo la regolarità delle notifiche inviate prima delle cartelle di pagamento.
In pratica l’indirizzo del contribuente, seppure irreperibile, resta uno solo. L’amministrazione finanziaria non è tenuta a fare ulteriori ricerche fuori dal territorio di competenza del municipio.
► Ritrattare la dichiarazione non blocca gli accertamenti
Tutto il pronunciamento nasce in Sicilia dove un contribuente ha fatto ricorso contro 9 cartelle di pagamento relative a diversi tributi, spiegando all’amministrazione tributaria che la notifica degli avvisi di accertamento e delle carte non era avvenuta correttamente.
Il giudice tributario di Palermo, invece ha rigettato il ricorso ed ha spiegato che l’avviso di deposito dell’atto è stato regolarmente affisso nella casa comunale, in busta chiusa e sigillata.
► Legge fallimentare: riforma, notificazione telematica e PEC