Le imprese, per quanto siano in affanno, in questo periodo di crisi, rappresentano comunque il tessuto economico e commerciale italiano. Per questo è importante che la fiscalità a loro carico sia orientata ai criteri di chiarezze e semplicità.
Di recente, una sentenza della Corte di Cassazione è tornata sul tema della cessione del ramo d’azienda che in genere può dare problemi riguardo beni imponibili, perdite economiche e quant’altro.
►UNICO 2013 PF: beni aziendali concessi e acconti
Nella sentenza numero 6936 del 20 marzo 2013 la Corte di Cassazione ha spiegato il “caso particolare” della cessione d’azienda di una concessionaria di veicoli: nel caso in cui ci sia l’acquisto di un ramo d’azienda da parte di una concessionario automobilistica, le vetture che sono presenti nella struttura e sono iscritte al PRA devono essere considerate nella base imponibile per il calcolo della cosiddetta imposta di registro.
►Come si tassa la rendita legata ad una cessione
La precisazione, come al solito, nasce da un caso pratico: l’imposta di registro versata all’Erario per l’acquisto di un ramo d’azienda da parte di una concessionaria, era stato chiesto indietro ma questa operazione ha dato il via ad una serie di ricorsi fino a che la Cassazione ha accolto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che dice: “il trasferimento del ramo di azienda non aveva come fine ultimo il mero trasferimento dei veicoli, bensì del complesso di beni funzionalmente destinati ad uno scopo economico unitario, come strumento dell’attività imprenditoriale”.
tati dai contribuenti e sono finalizzati allo svolgimento dell’attività professionale.