Ci sono diverse sentenze emesse negli anni che riguardano i reati collegati alla fatturazione irregolare o fraudolenta, che fanno riferimento alla responsabilità e al trattamento fiscale di chi quella fattura l’ha già emessa. Ecco un riepilogo del quadro normativo.
Chi rilascia o emette fatture false per operazioni commerciali inesistenti con l’unico obiettivo di evadere le imposte sui redditi e sull’IVA rischia la reclusione da 1 a 6 anni. Per le fatture irregolari non scattano sanzioni nemmeno pecuniarie, escluse quelle contaminate per il recupero di IVA e imposte.
> Se la fattura è falsa non c’è alcuno sconto di pena
Cosa vuol dire dichiarazione fraudolenta?
La dichiarazione fraudolenta c’è quando i documenti falsi sono stati inseriti nella dichiarazione come elementi passivi, registrati nella contabilità e poi anche conservati nella documentazione fiscale dell’azienda. Questo lo spiega bene la sentenza del 26 marzo 2012 della sezione penale della Corte di Cassazione.
Se si subisce invece un accertamento che prova che il versamento è stato insufficiente, il prestatore può rivalersi sul clienti per l’IVA che l’amministrazione finanziaria gli richiede a patto che paghi sia l’imposta che le sanzioni e gli interessi. Il cliente può detrarre l’imposta pagata prima della dichiarazione IVA del secondo anno successivo a quello in cui si realizza l’addebito.
Chi è responsabile della fatturazione
Chi emette una fattura falsa e chi riceve e registra inconsapevolmente una fattura falsa. Sono questi i casi possibili. Se il committente è in buona fede, un accertamento per l’inesistenza soggettiva delle fatture non è legittimo nel momento in cui lo stesso committente sa dimostrare di essere all’oscuro della situazione fraudolenta. Questo lo ha spiegato la sentenza 136/03/2012 del CTR Umbria.