All’INPS sono arrivate delle richieste di chiarimento rispetto al cumulo dei periodi assicurativi per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. L’INPS allora ha fornito alcune risposte.
Questo è quanto riportato in merito alla pensione di vecchiaia:
L’articolo 1, comma 239, della menzionata legge n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia.
Con circolare n. 120 del 2013 sono state fornite le relative istruzioni secondo le quali il citato articolo 1, comma 239, trova applicazione nell’ipotesi in cui i soggetti interessati non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico in una delle predette gestioni.
Ciò posto, per il soggetto in possesso di contribuzione autonoma e dipendente occorre avere riguardo ai criteri di cui alla legge n. 613 del 1966, al fine di verificare il raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico, ostativo alla facoltà di cumulo, ancorchè il soggetto possegga anche contribuzione nelle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria.
Infatti la menzionata legge n. 613, recante estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, all’articolo 20, comma 1, stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria, nonchè con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.