La Camera conferma la fiducia al governo circa il Dl fallimenti che contiene anche norme sull’Ilva. Il voto si chiude con 355 sì, 188 no e un astenuto.
Tra le linee guida del decreto, nello speciico, vi sono facilitazioni per l’accesso al credito da parte dell’impresa che abbia chiesto il concordato preventivo, richieste di finanziamento con beneficio della prededuzione e livello minimo, fissato al 20%, dei debiti chirografari, per far sì che la proposta di concordato possa essere accolta. Il dl interviene, nel contempo, sulla legge fallimentare del 1942 e sul funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.
Viene inoltre stabilito che le banche che vantino crediti di modesta entità non possono contrastare accordi di ristrutturazione che vedano l’adesione delle banche creditrici maggiormente esposte. Il provvedimento modifica anche la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti di banche, enti e finanziari e imprese assicurative (consentendo in particolare la deducibilità in un unico esercizio, rispetto ai precedenti cinque anni).
Hanno infine trovato spazio in questo decreto legge alcune normative sulla continuità aziendale originariamente previste dal dl Ilva-Fincantieri. Nello specifico, viene qui stabilito che il sequestro di beni dell’impresa non può impedirne, se è di interesse strategico nazionale, l’attività. Una norma varata anche a seguito dello stop imposto dalla magistratura a un altoforno Ilva di Taranto.
La commissione Giustizia della Camera ha inserito numerose modifiche al testo varato da Palazzo Chigi stabilendo, tra l’altro, che a fronte di un’offerta per l’acquisto compresa nel piano di concordato, si debba aprire sempre un procedimento competitivo. La commissione ha quindi precisato che, nel caso di concordato con continuità aziendale, la proposta alternativa dei creditori non può essere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari.
In relazione alla percentuale minima di soddisfacimento dei creditori, la novità emersa dal primo passaggio parlamentare è che la proposta di concordato deve soddisfare, se non si tratta di concordato con continuità aziendale, almeno il 20% dei crediti chirografari e deve indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore. No, inoltre, a curatori che abbiano concorso in passato al dissesto dell’impresa fallita.