Un piano per basare maggiormente le bollette di luce e gas su consumi effettivi in virtù dei nuovi obblighi di lettura. L’aumento della periodicità di invio delle bollette e l’introduzione di indennizzi automatici per ritardi sono delle soluzioni, assieme al divieto di fatture “miste”.
Poi occorre fornire tempi certi per le bollette di chiusura in caso di cambio fornitore, volture o disattivazione. Sono queste le principali proposte contemplate nel piano dell’Autorità per l’energia presentato con il Documento per la consultazione ‘Fatturazione nel mercato retail’.
Gli interventi, che riguardano tutti i piccoli clienti, sia in tutela sia nel mercato libero, si basano anche sui primi risultati dall’indagine conoscitiva dell’Autorità dell’energia sulla fatturazione, da cui emerge come le bollette basate su consumi effettivi (cioè non contenenti consumi stimati) siano il 75% circa del totale nel settore elettrico – dove il 98% circa dei clienti ha il contatore elettronico telegestito -, mentre sono l’8,5% nel gas, dove però la diffusione dei contatori telegestiti è appena agli inizi.
Nel dettaglio, l’Autorità propone di intensificare la periodicità della fatturazione, con la possibilità di concordare una maggiore frequenza rispetto a quelle previste dalla regolazione, anche per una maggiore consapevolezza dei propri consumi. Per quanto riguarda le letture, per i contatori elettrici non telegestiti si propone di portare l’obbligo minimo di rilevazione dei dati da annuale a quadrimestrale. Per ridurre il fenomeno delle fatture miste (consumi effettivi e stimati), in caso di contatori telegestiti si propone di introdurre il divieto del loro invio a oltre il 40% dei clienti serviti dal venditore e il divieto di emettere fatture miste per chi ha o sceglie la fatturazione mensile.
In conclusione, per migliorare la disciplina delle fatture di chiusura del rapporto contrattuale (in caso di cambio fornitore, voltura e disattivazione) di qualsiasi tipo di utenza, gas o luce, domestica e non, si prevede che, per garantire il rispetto del tempo massimo di ricezione di 6 settimane previsto dalla normativa, la loro emissione avvenga al più tardi 8 giorni prima dallo scadere delle stesse 6 settimane, anche valutando una riduzione degli 8 giorni in caso di recapito della bolletta via mail o web.