Per dissipare gli ultimi dubbi sul pagamento della mini Imu è intervenuta l’Agenzia delle Entrate.
Primo chiarimento è che l’importo minimo di pagamento della mini Imu è di 12 euro connesso all’imposta complessivamente dovuta a tutti gli immobili ubicati nello stesso Comune. Il precedente limite di 16,53 euro, previsto dall’articolo 1, dpr n. 129/1999 è stato sorpassato dall’articolo 16, comma 10, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.
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Fino alla fine del 2014, tale articolo prevedeva che non si procedeva ‘all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali’, se l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superava, ‘per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta’.
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Dal 2014, ‘non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei’. Per la compilazione del modello F24, per pagare la mini Imu le caselle acconto/saldo vanno compilate barrando solo la casella saldo, nonostante le istruzioni del modello F24 e la risoluzione 12 aprile 2012, n. 35/E, prevedano di barrare entrambe le caselle per i pagamenti effettuati in un’unica soluzione.
La casella ‘rateazione’ va compilata con il valore ‘0101’ solo per i pagamenti fatti per la prima casa (codice tributo 3912). Per gli altri pagamenti, invece, il campo non deve essere compilato. La casella detrazioni, va compilata con l’importo reale della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal Comune, compresa la maggiorazione.