L’INPS ha offerto una serie di chiarimenti riguardo l’esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2015. In particolare ha precisato il tipo di aziende ammesse al contributo, la cumulabilità delle agevolazioni e tutti i casi particolari.
Il punto di riferimento è la circolare INPS n. 178/2015 che fornisce nuovi chiarimenti sull’esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato fatte nel 2015 e previste dalla legge di Stabilità. L’INPS ha precisato nel dettaglio chi può fruire del beneficio tra i datori di lavoro privati.
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L’Istituto precisa che il beneficio si applica anche ai datori di lavoro che:
- non rientrano nel novero delle Amministrazioni Pubbliche, ma sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS);
- assumono lavoratori assicurati all’Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti (INPGI).
Questi benefici non sono cumulabili con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Il che vuol dire che il bonus in questione non si può sommare con quello previsto per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate, o con una professione, o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, di cui all’art. 4, commi 8-11, Legge n. 92/2012.
Rientrano nell’agevolazione tutte le nuove assunzioni con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre 2015, con durata pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.