Il decreto salva infrazioni emanato dal Governo sta mettendo ordine nel settore IVA disciplinando in modo nuovo il ciclo di fatturazione e trasmissione della fattura. L’Italia ha impiegato circa due anni per adeguarsi ad una normativa europea che adesso chiede ai titolari di partita IVA di rispettare le nuove regole già dal primo gennaio 2013.
Abbiamo parlato delle modifiche generali e dei tempi di fatturazione che si sono leggermente allungati, adesso entriamo del dettaglio dell’indicazione dei clienti, visto che il decreto governativo ha praticamente riscritto l’articolo 21 del Dpr 633/72.
La prima cosa da tenere a mente che è diventato obbligatorio indicare il codice della partita IVA del cessionario o del committente. Fino ad oggi, invece, era necessaria l’indicazione soltanto per le cosiddette fatture in reverse charge, o per quelle emesse verso gli operatori comunitari.
Oltre al codice della partita IVA, deve essere indicato il codice fiscale nel caso in cui il destinatario della fattura non agisca nell’esercizio d’impresa, arti e professioni.
Nel decreto salva infrazioni sono state indicate anche le diciture da inserire nel caso in cui non ci sia il classico addebito d’imposta. Sarà infatti necessario indicare se l’operazione fatturata è, a seconda dei casi, non imponibile, non soggetta, esente o sottoposta a regime speciale.
Inversione contabile è invece la dicitura da usare nel caso delle operazioni extraterritoriali.