Solo gli imprenditori devono giustificare al Fisco i prelievi sul proprio conto, indicando il beneficiario. La stessa regola non è da prendere in considerazione per il comparto dei professionisti e dei lavoratori autonomi.L’assunto si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale dello scorso ottobre (C. Cost. sent. n. 228/14) con il quale è stata dichiarata illegittima la presunzione di evasione fiscale per ogni operazione sul conto corrente non giustificata con indicazione del beneficiario.
La sentenza ha in altre parole considerato “irragionevole” l’idea di “estendere alle partite IVA le logiche del reddito di impresa”.
Nello specifico è venuta meno la ratio dei controlli a tappeto partiti in seguiti alla Finanziaria del 2005 (in seguito alla previsione di applicabilità nei periodi di imposta anteriori).
La sentenza inizia a trovare applicazione anche nella pratica: i giudici tributari della Commissione Provinciale di Lecce hanno applicato la sentenza facendo leva sul principio di capacità contributiva fissato dalla Costituzione e ricordando come la presunzione costi-ricavi per gli imprenditori non possa avere valore anche per i lavoratori autonomi in quanto vi sono delle differenze sostanziali tra le due categorie professionali.
Sottolineano gli esperti:
Nella contabilità di un lavoratore autonomo o anche di un libero professionista infatti trasferimenti privati e professionali si mescolano in modo promiscuo e non sono quasi mai separati in modo nitido e netto come avviene per le imprese. Cosa può fare quindi il lavoratore autonomo con partita IVA o il libero professionista in caso di controlli fiscali della Guardia di Finanza sui movimenti ingiustificati sul conto? Fino a pochi mesi di fatto era incastrato da una sentenza iniqua: oggi i margini di difesa sono molto più ampi e non impongono una ricerca di prove spesso difficile. Basterà quindi eccepirel’illegittimità e l’infondatezza dell’avviso di accertamento