Il contratto di lavoro a chiamata prevede che il lavoratore non abbia un impegno fisso con il datore di lavoro, ma che quest’ultimo lo chiami nel momento in cui ne ha la necessità.
Si tratta di una tipologia di contratto, come anche gli altri contratti di lavoro subordinato che non prevedono l’assunzione a tempo indeterminato, che ha ricevuto una stretta con la riforma del mercato del lavoro varata dal governo Monti.
Dopo aver visto per il contratto a chiamata le tipologie e le prestazioni, vediamo di capire quali sono le prestazioni che il datore di lavoro può richiedere al lavoratore.
Le prestazioni ammesse nel contratto di lavoro a chiamata
Le prestazioni lavorative ammesse dal contratto di lavoro a chiamata sono:
1. prestazioni a carattere discontinuo che rientrino nelle esigenze previste dai contratti collettivi di ogni categoria lavorativa (art. 34, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003);
2. prestazioni lavorative rese da soggetti con meno di 24 anni di età (comunque entro il compimento dei 25 anni) e da lavoratori con età superiore i 55 anni, anche nel caso di pensionati (art. 34, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003);
3. prestazioni per il fine settimana: dalle 13 del venerdì alle 6 del lunedì successivo;
4. prestazioni per ferie estive: dal 1º giugno al 30 settembre;
5. prestazioni per vacanze natalizie dal 1º dicembre al 10 gennaio;
6. prestazioni per vacanze pasquali: dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo.