Chiamata a sostituire la maggiorazione Tares e a configurarsi come una sorta di addizionale Imu, la Tasi è fondata sul valore catastale degli immobili, applicabile fino a un tetto massimo. Tuttavia, il tributo sui servizi comunali di recente conio presenta una serie di incertezze relative all’oggetto da tassare. Nella legge di stabilitò 2014 si fa esplicito riferimento a fabbricati, abitazione principale, aree scoperte e aree edificabili. Rimane, dunque, da capire come mai non vi sia un esplicito riferimento ai terreni agricoli. Questi ultimi, dunque, sono tassabili o non sono tassabili? Rientrano nelle aree scoperte non edificabili?
Appare necessario un intervento del legislatore, anche per comprendere al meglio le differenti disposizioni più ispirate ad un prelievo sui metri quadri degli immobili (Tari) che al valore catastale degli immobili stessi (Imu). Di fatti, oltre all’improprio riferimento alle aree scoperte vengono usati concetti fuori dagli schemi Imu e più vicini alla Tari. Sembra, dunque, che la Tasi sia un’addizionale della Tari più che un’addizionale Imu. Lo si evince dalle seguenti parole usate dalla legge di stabilità:
– “Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali”
– “Aree comuni condominiali”.
Inoltre, vi è un altro cavillo del regolamento di difficile comprensione. Non è chiaro il motivo per il quale nella normativa Tasi il Comune debba tenere in conto le ‘superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa’. Si tratta, paradossalmente, di una previsione non contemplata nella disciplina della tassa sui rifiuti.
Occorre, successivamente, chiarire l’individuazione dei casi di esenzione del pagamento Tasi, non contemplando la possibilità di estendere le stesse fattispecie di esonero riguardanti i casi Imu.