Guida allo Spesometro 2013 – Cosa e come comunicare

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 Con il provvedimento del 2 agosto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di comunicazione e i termini per lo Spesometro 2013, dopo le modifiche apportate con i Decreto del Fare e gli altri provvedimenti in materia di evasione fiscale.

Una precedente comunicazione ha fissato le nuove scadenze dopo la proroga: per le comunicazioni relative al 2012 le scadenze sono fissate al 12 novembre 2013 per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA e al 21 novembre per i soggetti che la effettuano trimestralmente.

Per le operazioni effettuate durante il 2013, le scadenze della comunicazione sono fissate, rispettivamente, al 10 aprile 2014 e al 20 aprile 2014.

Ricordiamo che lo Spesometro è lo strumento del quale si è dotato il Governo per tracciare e monitorare le operazioni finanziarie rilevanti ai fini Iva effettuate da professionisti e società tramite bancomat e carte di credito.

Quali operazioni si devono comunicare nello Spesometro?

Le operazioni oggetto dello Spesometro sono:

cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute sottoposte ad obbligo di fatturazione;

cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute non sottoposte ad obbligo di fatturazione se l’importo unitario è pari o superiore a € 3.600 al lordo dell’IVA;

operazioni in contanti di importo pari o superiore a € 1.000 eseguite nel settore turistico dai soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti di persone con cittadinanza extra Ue residenti all’estero.

Le operazioni che non devono essere comunicate nello Spesometro

Non sono soggette ad obbligo di comunicazione nello Spesometro:

importazioni;

esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 633/1972);

operazioni intracomunitarie;

operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria;

operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti ad IVA, non documentate da fattura quando il pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Le modalità di comunicazione dello Spesometro

La comunicazione dei dati relativi allo Spesometro 2013 si potrà effettuare in due modi: la comunicazione analitica e la comunicazione aggregata indifferentemente, con esclusione delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi, di beni e servizi nel turismo e delle operazioni finanziarie da e verso produttori agricoli, per le quali è prevista solo la comunicazione analitica.

Spesometro 2013 – Come si fa la comunicazione analitica dei dati

Chi sceglie di comunicare i dati relativi allo Spesometro 2013 in forma analitica, dovrà avere cura di indicare:

anno di riferimento;

partita IVA o C.F. del cedente o prestatore e del cessionario o committente;

data del documento;

corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta;

data di registrazione per le fatture attive(solo per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse);

data di registrazione;

eventuale specificazione di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento (fatture passive);

numero del documento;

ammontare complessivo imponibile delle operazioni;

ammontare complessivo dell’imposta (semplificazione delle scritture contabili);

Spesometro 2013 – Come si fa la comunicazione aggregata dei dati

Chi si avvale della seconda modalità di comunicazione, deve indicare:

partita IVA o il C.F.;

numero delle operazioni aggregate;

importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;

importo totale delle operazioni fuori campo IVA;

importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;

importo totale delle note di variazione;

imposta totale sulle operazioni imponibili;

imposta totale relativa alle note di variazione.

Come si fa la comunicazione dei dati per lo Spesometro?

La comunicazione dei dati relativi allo Spesometro 2013 deve essere fatta come definito nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2013/94908.

Il documento deve poi essere inoltrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate previa iscrizione da effettuarsi sul sito dell’Agenzia.

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