Una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 15435/2014 spiega che i permessi della Legge 104 non incidono sulla tredicesima. Ecco il caso analizzato dai porporati e riferito ad una lavoratrice madre di un figlio disabile.
Una donna lavoratrice, mamma di un figlio disabile, si è vista trattenere dalla tredicesima mensilità la quota parte relativa alle giornate d’assenza per la fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili. Vista la negazione di questo diritto, la donna si è rivolta ai giudici della Cassazione che le hanno dato ragione: i permessi richiesti in virtù della Legge 104 devono essere computati ai fini delle ferie e della tredicesima.
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Ci sono tuttavia dei casi in cui è prevista la non computabilità dei permessi ai fini della tredicesima: quando cioè si cumulano questi permessi ai congedi parentali oppure ai congedi per malattia del figlio. Il punto di riferimento normativo che ha orientato il pronunciamento del giudice è il comma 4 dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992:
All’interpretazione della disposizione maggiormente idonea a evitare che l’incidenza sull’ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l’utilizzo del permesso stesso.
Una notizia che deve mettere in guardia tutti coloro che usufruiscono di questi permessi dalla possibilità che i datori di lavoro sfruttino la situazione a loro vantaggio.
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