Ci sono alcuni casi in cui il lavoratore stringe con il datore di lavoro un contratto che prevede una collaborazione non continuativa e non subordinata. In questi casi, all’atto del pagamento del compenso del lavoratore, il sostituto d’imposta deve trattenere dall’importo lordo una percentuale a titolo di anticipo Irpef del lavoratore.
► Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona
Il datore di lavoro deve farlo entro i termini stabiliti per legge e conservare la documentazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta, in modo da poter produrre la certificazione all’atto della dichiarazione dei redditi.
► Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto
I redditi sottoposti alla ritenuta d’acconto
Non tutti i compensi da lavoro autonomo sono sottoposti a ritenuta d’acconto. Oltre al fatto che non si paga in caso di professionista fornito di Partita Iva, la ritenuta di acconto deve essere pagata dal datore di lavoro nei seguenti casi:
– prestazioni di lavoro autonomo e occasionale, anche sotto forma di partecipazione agli utili;
– prestazioni rese a terzi o nel loro interesse;
► Come e quando si paga la ritenuta d’acconto?
– assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
– compensi derivanti da utili di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è solo prestazione lavorativa;
– compensi derivanti da utili per promotori e soci fondatori di S.p.a., in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
– redditi relativi alla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore;
– diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
La ritenuta d’acconto non deve essere versata in caso di compensi inferiore ai 25,82 euro corrisposti da enti pubblici o privati.
► Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?