In un articolo pubblicato in precedenza abbiamo fornito alcune utili informazioni sul regime contabile agevolato, un particolare regime agevolato per l’ Iva che l’ Agenzia delle Entrate riserva a specifiche categorie di contribuenti che si trovino in possesso dei requisiti necessari.
Per sapere, infatti, quali sono i contribuenti che di base possono accedere a tale regime contabile agevolato potrete cliccare sul seguente link, che offre una panoramica generale sull’ argomento.
> Che cosa è il regime contabile agevolato
In questo post, invece, continuando il discorso cominciato, forniremo maggiori informazioni sui requisiti che devono essere necessariamente posseduti dai contribuenti per potere aderire al regime contabile agevolato per l’ IVA e dunque per poter essere considerati alla stregua dei cosiddetti “minimi“.
I requisiti necessari per il regime contabile agevolato per l’ Iva
I contribuenti che vogliono aderire al regime contabile agevolato devono dunque essere in possesso di una serie di requisiti che è possibile dividere in tre grandi categorie:
- requisiti relativi alle attività svolte nel triennio precedente
- requisiti relativi alle attività svolte nell’ anno precedente
- requisiti relativi al reddito.
Del punto 1 e del punto 2, relativi ai
- requisiti relativi alle attività svolte nel triennio e nell’ anno precedente
abbiamo già parlato in alcuni post pubblicati in precedenza:
> I requisiti necessari per il regime contabile agevolato
> I requisiti necessari per il regime contabile agevolato – II
Per quanto riguarda il punto 3, invece, ovvero i
- requisiti relativi al reddito
i contribuenti interessati ad accedere al regime contabile agevolato devono ricordare che il limite massimo di 30 mila euro l’ anno tra ricavi e compensi deve essere rapportato sempre rapportato all’ anno in corso, calcolato sulla base della data di inizio dell’ attività.
Per una attività che inizia il 1 settembre, ad esempio, si deve calcolare come limite massimo 1/3 di 30 mila, ovvero i 4/12.