Il testo della nuova riforma del condominio e il decreto legge denominato Decreto del Fare hanno da qualche tempo a questa parte sancito l’ obbligatorietà dell’ attivazione di una procedura di mediazione da parte di uno degli organismi di conciliazione collocati sul territorio italiano in caso di liti e controversie condominiali.
In un post pubblicato in precedenza abbiamo visto in quale modo è possibile presentare una domanda di mediazione. In questo post, invece, vedremo quali sono le tempistiche previste per la chiusura della procedura.
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Il mediatore a cui affidare la procedura può essere scelto dalla parti interessate o può essere designato dal responsabile dell’ organismo di mediazione a cui le parti hanno deciso di affidarsi – il Registro ufficiale dei mediatori è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia.
Una volta ricevuta l’ apposita domanda di mediazione, il mediatore o il responsabile fissano, entro e non oltre 15 giorni dal suo deposito, il primo incontro interlocutorio tra le parti. Il resto della procedura, tuttavia, che si può svolgere presso la sede operativa dell’ istituto o comunque la sede indicata per le mediazioni, deve essere conclusa per legge entro il termine di 90 giorni – 3 mesi – dal suo inizio.