Il regime opzionale del Consolidato Nazionale dell’Agenzia delle Entrate – Requisiti necessari

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 Il regime fiscale opzionale del Consolidato Nazionale dell’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo visto anche in un post pubblicato in precedenza, il regime fiscale opzionale del Consolidato Nazionale concesso dall’Agenzia delle Entrate consente alle imprese che ne fanno richiesta di determinare un unico reddito complessivo IRES valido per tutte le società partecipanti.

Il reddito complessivo IRES delle società partecipanti al Consolidato potrà quindi essere calcolato come la somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle varie dichiarazioni dei redditi.

Il regime fiscale opzionale del Consolidato Nazionale dell’Agenzia delle Entrate

In questo post vedremo invece più da vicino quali sono i requisiti necessari che le imprese devono possedere per esercitare l’opzione del  regime fiscale del Consolidato Nazionale.

Consolidato nazionale – Agenzia delle Entrate – Modello di richiesta del regime fiscale opzionale

Il regime opzionale del Consolidato Nazionale dell’Agenzia delle Entrate – Requisiti necessari

Per aderire al regime fiscale opzionale  del Consolidato Nazionale le imprese interessate devono dimostrare all’Agenzia delle Entrate di possedere i seguenti requisiti:

Consolidato nazionale – Agenzia delle Entrate – Istruzioni per la compilazione del Modello di richiesta del regime fiscale opzionale

  • l’esercizio sociale, cioè la chiusura del periodo d’imposta per ogni società controllata deve essere identico a quello della società o dell’ente controllante – ne consegue che le società di prima costituzione possano aderire fin da subito a tale regime
  • sia la società o l’ente controllante devono aderire all’opzione in maniera congiunta alle società da essi controllate
  • ciascuna società controllata deve eleggere il proprio domicilio presso la società o l’ente che effettua la funzione di controllante al dine di ricevere la notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione
  • sia le società controllate che la società o l’ente controllate devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta dell’opzione in maniera congiunta.

 

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