L’isitituzione della nuova imposta unica comunale, mediante la legge 147/2013 non implica variazioni importanti per l’Imu. L’imposta municipale unica, infatti, sarà ancora disciplinata mediante regole autonome. La legge di stabilità, però, ha portato dei cambiamenti, destinati a essere soggetti agli interventi legislativi approvati nel corso dello scorso anno.
Anche per il 2014 l’Imu rimane lontana dalla sfera riguardante l’abitazione principale. Essa sarà infatti esclusa da imposta per tutto l’anno. L’esonero è esteso anche ad alcune tipologie che il governo o i comuni hanno equiparato alla prima casa. Si tratta degli immobili non locati, di proprietà di disabili o anziani che risiedono in istituti di ricovero o di cittadini che risiedono all’estero.
La legge di stabilità ha poi inserito gli immobili concessi in comodato a parenti di primo grado (figli o genitori), che l’utilizzatore usa come abitazione principale. L’esonero opera, stando a quanto disposto dai comuni, fino alla quota di rendita che non oltrepassa i 500 euro ovvero se il comodato apparitene a una famiglia con Isee inferiore a 15.000 euro di valore.
In presenza di un immobile con rendita catastale pari per esempio a 700 euro, il contribuente dovrà versare comunque l’Imu conteggiando l’eccedenza di rendita pari a 200 euro.
L’imponibile così ottenuto dovrà essere assoggettato a imposta alla pari di una seconda abitazione. In questo caso, l’aliquota base è del 2,6 per mille. L’assimilazione è possibile per una unità immobiliare al massimo, in relazione a ciascun utilizzatore. Di conseguenza, un genitore che ha due figli e due immobili potrà applicare il benefito solo a una delle due case concesse in comodato.