C’è tempo fino a giovedì 16 giugno per pagare Imu e Tasi su locali commerciali e seconde abitazioni. La scadenza si avvicina ed è opportuno fugare ogni dubbio e agevolare in particolare coloro i quali sono per la prima volta alle prese con le due imposte.
Relativamente agli acquisti in corso d’anno, è necessario stare attenti suddivisione del pagamento tra venditore e acquirente. Ma qualche dubbio c’è anche quando l’ammontare da versare è molto basso, oppure in caso di immobili ereditati.
Nel momento in cui si acquista una casa è necessario considerare che ai fini di Imu e Tasi si calcola per intero il mese nel quale il possesso si protrae per almeno quindici giorni, come prevede la normativa. Ora, poiché il passaggio di proprietà si verifica il giorno stesso del rogito, se questo viene effettuato il giorno 16 e il mese ha trentuno giorni il pagamento, dell’imposta è carico dell’acquirente poiché il possesso nel suo caso si protrae per più di quindici giorni. Nel caso in cui, invece, il mese abbia trenta giorni, nel caso del rogito effettuato il giorno 16 a pagare occorrerà accordarsi con il venditore, dato che in entrambi i casi il possesso è di almeno 15 giorni.
Sostengono gli esperti:
Questo stesso principio si applica anche nel caso di trasferimento di residenza nell’immobile destinato a diventare prima casa. Anche se non si possiedono altri immobili, infatti, in questo caso il pagamento è dovuto finché non scatta il requisito anagrafico. Quindi chi acquista dal 16 in poi per non pagare Imu e Tasi dovrà richiedere la residenza il giorno stesso se il mese ha 30 giorni e non ci si accorda con il venditore. Altrimenti sarà bene rinviare di almeno un giorno così da avere più tempo per richiedere la residenza e non pagare Imu e Tasi. Va anche detto, però che quando si tratta di versare un solo mese spesso e volentieri non si deve andare alla cassa.
E per quanto riguarda il pagamento delle tasse locali?
Non è dovuto nel caso in cui l’importo complessivo da versare al comune per tutti gli immobili posseduti sia inferiore ai 12 euro. Si tratta di una soglia che deve essere considerata su base d’anno e non in riferimento al singolo versamento, per cui se su base annua, ad esempio, la Tasi dovuta è di soli 20 euro, occorre comunque pagare due rate da 10 euro. Proprio in materia di Tasi, peraltro, occorre una particolare attenzione. Alcuni comuni, infatti hanno stabilito proprio per la Tasi soglie minime diverse, anche più basse dei 12 euro, per assicurarsi che il pagamento avvenga comunque. Conviene quindi sempre verificare nel dettaglio la delibera del proprio comune.
Le imposte comunali, al pari di altre imposte, sono di natura personale, per cui Imu e Tasi dovranno essere versate separatamente da ciascun proprietario in riferimento alla sua quota. In caso di comproprietà di un immobile, tuttavia, i comuni hanno l’opportunità di considerare responsabili in solido tutti i proprietari. Questo implica che in caso di mancato pagamento di una quota dovuta da uno dei titolari della proprietà il Comune possa richiedere l’intero pagamento indifferentemente ad uno degli altri proprietari, vale a dire anche a chi da parte sua è perfettamente in regola. E’ bene dunque controllare sul sito del Comune cosa è previsto in materia.
Per quanto riguarda gli immobili in costruzione, gli immobili inagibili, le aree fabbricabili, l’Imu è comunque dovuta sul valore dell’area fabbricabile. Il valore deve essere fissato dal proprietario sulla base dei valori medi di mercato.