Le energie rinnovabili sono sempre al centro di numerosi incentivi e finanziamenti. Quelli inseriti nell’ultima Gazzetta Ufficiale riguardano le fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico. Ecco le scadenze da rispettare.
Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente hanno dato il via a nuovi incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili non fotovoltaiche. Il decreto con cui si rendono noti i termini di questi finanziamenti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 2014 il 6 novembre 2014.
Il decreto ministeriale regola la rimodulazione volontaria degli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico e sono tutte misure previste anche dal Decreto “Destinazione Italia”. La rimodulazione che è una delle possibilità, è applicata agli esercenti che gestiscono gli impianti e che optano per l’estensione del periodo di incentivazione di 7 anni con la riduzione dell’erogazione annua. Entriamo nei dettagli.
Per prima cosa diremo che il provvedimento interessa i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che siano titolari di impianti che hanno già ottenuto certificati verdi, tariffe onnicomprensive o anche tariffe premio, per il fatto di aver stabilito il modo in cui si possono determinare nuovi incentivi in base all’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili esistenti diversi da quelli fotovoltaici.
I gestori degli impianti hanno due possibilità. La prima è quella di continuare ad usufruire di un regime incentivante per il periodo di diritto residuo, partendo dalla possibilità di accedere al altri strumenti incentivanti. Questi ultimi sono per gli interventi di qualsiasi tipo realizzati dallo stesso sito per 10 anni a partire dal periodo di diritto del regime incentivante.
La seconda possibilità è quella di rimodulazione dell’incentivo sulla base delle formule contenute nel nuovo decreto ministeriale. In base alle nuove norma il produttore può accedere ad un incentivo ridotto di una certa percentuale per ciascuna tipologia di impianto e deve essere applicato per il periodo rinnovato di incentivazione. Questo nuovo periodo è equivalente al periodo residuo dell’incentivazione spettante alla data della richiesta incrementato di 7 anni.