Al via i contributi di solidarietà così come specificato dalla circolare INPS. Ecco cosa cambia per le imprese che possono ottenere un incentivo e uno sgravio sul versamento dei contributi.
Con la Circolare n. 70/2015 l’INPS ha fornito le istruzioni per il recupero dello sgravio 2006 – 2008 relativamente ai contratti di solidarietà, accompagnati da CIGS, stipulati successivamente al 14 giugno 1995 e alla riduzione contributiva prevista dall’art. 6, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Nello specifico:
Destinatarie dell’agevolazione contributiva sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà, dal 31.12.2005 al 30.06.2008, con intervento della Cassa Integrazione guadagni straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale. Alla riduzione contributiva in oggetto saranno ammesse le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà, accompagnati da Cigs,esclusivamente nel periodo dal 01.01.2006 al 30.06.2008 e i cui benefici contributivi, sotto il profilo della competenza, si collocano nell’ambito del predetto periodo. La riduzione contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie quali, ad esempio, fusioni, incorporazioni o scissioni.
Si tratta dei benefici contributivi che danno diritto ai datori di lavoro descritti ad una riduzione del 25% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che nel periodo di competenza abbia avuto un orario ridotto più del 20% rispetto a quello ordinario.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, le imprese interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice “L900” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo delle riduzioni contributive spettanti). Si ribadisce che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con le denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare