La legge individua le tipologie d’interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che possono essere incluse nelle richieste di agevolazione. Abbiamo già visto insieme una panoramica di tutti gli interventi ammessi al beneficio, i destinatari delle detrazioni e l’impossibilità di cumulare più di uno sconto.
Adesso, tra tutti gli interventi ammessi al beneficio, prendiamo in esame quelli di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Il valore massimo della detrazione per questo tipo d’interventi è stabilito in 100.000 euro, che è il 55 per cento di 181.818,18 euro. La cifra che eccede questo limite non può essere sottoposta ad ulteriori detrazioni. Nella categoria definita non sono stati ulteriormente specificati gli interventi di riqualificazione energetica ammessi al beneficio.
Quindi, sono compresi tutti quegli interventi che consentono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A.
Per ogni singolo intervento o per l’insieme degli interventi che influiscono sulle prestazione energetiche di un edificio, rendendolo maggiormente efficiente, può essere richiesta l’ammissione al beneficio.
C’è da ricordare che, come dice l’Erario:
“L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.”