Nell’ambito dell’edilizia non è sempre semplice capire che tipo di regime fiscale bisogna adottare e quindi, riferendoci al Testo Unico dell’Edilizia facciamo chiarezza sull’applicazione dell’IVA ai lavori in casa: quando bisogna adottare quella al 10 e quando quella al 22%?
Nell’ambito del regime fiscale relativo ai lavori di edilizia, esistono due aliquote IVA tra le quali scegliere la propria: quella al 10% e quella al 22% che sono applicate ai lavori di ristrutturazione. L’applicazione di un regime fiscale o dell’altro dipende dal tipo di lavori che si fanno e dalla funzione abitativa dell’immobile sul quale s’interviene (principale o residenziale).
> Lavoro straordinario, confermata la tassazione agevolata al 10%
L’argomento è trattato dal Testo Unico dell?Edilizia che spiega le categorie di lavori e le tipologie di edilizia ai fini IVA. I lavori si possono raggruppare in 5 categorie:
- lavori di manutenzione ordinaria
- lavori di manutenzione straordinaria
- lavori di recupero e restauro conservativo
- lavori di ristrutturazione edilizia
- lavori di ristrutturazione urbanistica.
C’è poi una circolare del ministero delle finanze, la numero 57 del 1998 che spiega la differenza che intercorre tra i lavori di manutenzione straordinaria e i lavori di ristrutturazione edilizia. Inizialmente si faceva una differenza tra interventi edilizi piccoli o grandi per individuare l’aliquota IVA. Ora questa distinzione, dal 1999, è venuta meno e quindi si usa l’IVA agevolata al 10% per tutti i lavori realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
> L’IVA al 22% incide sulle spese di casa
Riepilogando l’Iva del 10% viene applicata in questi casi:
- Acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
- Acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;
- Acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;
- Prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.
L’aliquota agevolata decade, e quindi si usa quella ordinaria del 22%, laddove il pagamento riguardi gli onorari dei professionisti oppure l’acquisto di materiali e beni che non siano prodotti finiti. Sono i casi in cui non è previsto l’intervento del rivenditore o c’è l’acquisto diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Se è applicata erroneamente l’Iva ordinaria del 22%, si può chiedere il rimborso all’Impresa e poi all’Agenzia delle Entrate entro 2 anni dalla data del versamento