Iva per cassa. Chi decide per questa opzione ha l’opportunità di ottenere una riduzione o un azzeramento dell’acconto.
Come? Attraverso l’applicazione del metodo analitico o del metodo previsionale. Questi due metodi consentono ai contribuenti che hanno optato per il regime dell’Iva per cassa (in base all’articolo 32-bis del Dl83/2012) l’opportunità di diminuire oppure addirittura azzerare il versamento dell’acconto in scadenza il prossimo 29 di dicembre.
L’adesione al regime, anche se non contempla l’esonero del versamento dell’acconto di dicembre, permette di valorizzare i benefici provenienti all’applicazione dei metodi alternativi a quello storico, il cui appeal aumenta proprio per via delle caratteristiche riguardanti l’Iva per cassa.
Tale regime prevede di norma che l’Iva sia liquidata in base al criterio di cassa generando il vantaggio del differimento dell’esigibilità dell’Iva sulle vendite al momento dell’incasso dei corrispettivi, mitigato dal corrispondente svantaggio del differimento della detrazione dell’imposta sugli acquisti in sede di pagamento.
Entrando nel dettaglio, per quanto concerne le cessioni di beni e per quanto riguarda le prestazioni di servizi che sono state effettuate, l’Iva diventa esigibile quando vengono incassati i corrispettivi e, in ogni caso, dopo un anno dal momento in cui viene effettuata l’operazione. Nel contempo, il diritto alla detrazione dell’Iva inerente agli acquisti di beni e servizi, può essere esercitato partendo dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque dopo un anno dal momento in cui l’imposta si configura come esigibile.
I contribuenti che sono interessati potranno estendere ulteriormente i loro vantaggi derivanti dall’applicazione delle regole menzionate della cassa anche al momento della determinazione dell’acconto ricorrendo in alternativa al metodo analitico o al metodo previsionale.