Via al controllo a distanza sui lavoratori mediante telefonini, pc e tablet. La notizia ha mandato su tutte le furie la Cgil.
Lo ha messo nero su bianco il governo nel decreto attuativo del Jobs Act, approvato dal governo l’11 giugno scorso, che – di fatto – cancella l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza: “Accordo sindacale o autorizzazione ministeriale – si legge nel testo – non sono necessari per l’assegnazione ai lavoratori degli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa, pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore”.
Le norme in vigore, invece, è “vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, mentre per possono essere installati “impianti e apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” solo dopo un accordo con le rappresentanze sindacali.
Adesso l’esecutivo lascia carta bianca alle aziende per l’utilizzo degli strumenti aziende e rende possibile installare impianti audio e video dopo un accordo sindacale o l’autorizzazione da parte del ministero del Lavoro (per le imprese con più unità dislocate in una o più regioni).
A spiegare nello specifico le novità è la relazione illustrativa che accompagna il testo del dlgs in cui si fa riferimento “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere operativa la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” per controllare i quali non servono via libera. Di fatto – è il ragionamento del governo – “non dobbiamo chiedere il permesso ai rappresentanti di lavoratori per dotarli di strumenti di lavoro”, anche questi, poi possono essere utilizzati per controllare la loro efficienza. I dati che ne derivano possono essere “utilizzati ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli, sempre, comunque, nel rispetto del Codice privacy”.