Di tanto in tanto l’Agenzia delle Entrate affronta temi molto interessanti legati sia alle passioni dei contribuenti che potrebbero essere soggette a tassazione, sia riguardo delle curiosità normative che aiutano ad evitare le liti con l’Erario.
Stavolta, in una articolo presentato su FiscoOggi si cerca di capire quanto può essere “tassata” la passione per la fotografia. Molti contribuenti, infatti, fanno scatti che potremmo definire d’autore e poi li pubblicano su siti interne personali oppure su servizi di raccolta online, come può essere Flickr.
Di recente, un contribuente, ha scritto alla rivista dell’Agenzia delle Entrate per capire se la concessione non per fini commerciali del diritto di utilizzo di immagini fotografiche di carattere artistico, è soggetta all’Imposta sul valore aggiunto.
La risposta parte dalla considerazione dell’articolo 3 comma 4 del Dpr n. 633 del 1972 che già all’epoca aveva escluso l’Iva dalle transazioni – quindi cessioni, concessioni, licenze e quant’altro – che avevano come oggetto i diritti sull’uso di opere dell’ingegno. Queste opere, comunque, sono protette dal diritto d’autore a patto che siano poste in essere dall’autore, dal legatario o dagli eredi dell’autore e a patto che non siano destinate a pubblicità commerciale.
Per tutti questi motivi sono state escluse dall’applicazione dell’Iva le cessioni da parte dell’autore di opere fotografiche, già tutelate dal diritto d’autore.