In alcuni post pubblicati in precedenza abbiamo visto che cosa prevede la normativa fiscale italiana in materia di deroghe alla limitazione all’uso dei contanti.
> Che cos’è la deroga alla limitazione all’uso del contante dell’Agenzia delle Entrate
La normativa relativa all’uso del contante, tuttavia, non può essere disgiunta anche dalle norme che in Italia regolano il cosiddetto spesometro, da alcuni anni introdotto dall’Agenzia delle Entrate.
> Come comunicare all’Agenzia delle Entrate l’adesione alla Deroga all’utilizzo del contante
In questo post vedremo quindi in che modo le norme previste dall’Agenzia delle Entrate in materia di antiriciclaggio vengono ad incrociarsi con quelle previste dalla normativa inerente lo spesometro e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA all’Agenzia delle Entrate
Per le operazioni che si svolgono in contante, legate alle attività del turismo, che abbiano un importo pari o superiore a mille euro, esercitate da esercenti che svolgano attività di commercio al minuto o attività assimilate, come agenzie di viaggi e turismo e tutti i soggetti indicati dagli articoli 22 e 74-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 – e che siano rivolte a:
- soggetti non residenti all’interno della Unione Europea
- soggetti non residenti all’interno dello Spazio Economico Europeo
- con residenza al di fuori del territorio dello Stato Italiano
è prevista comunque la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le stesse modalità che sono previste dal cosiddetto spesometro, che prevede la comunicazione al Fisco delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Nei prossimi post vedremo quindi quali sono queste modalità.