E’ stato accettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un contribuente cui era stato notificato un atto tributario in un luogo diverso dalla sede dell’azienda. Secondo i porporati la consegna fisica di un atto al liquidatore ha validità ovunque.
Cerchiamo di capire cos’è successo partendo dal riassunto della sentenza. Se la notifica di un atto tributario è fatta a mano e l’atto è consegnato fisicamente nelle mani del liquidatore che in genere è il legale rappresentante della società, la notifica è valida ovunque avvenga la consegna.
Non è importante che l’incontro sia nei limiti della sede legale della società, il liquidatore può essere rintracciato anche in un luogo diverso. L’argomentazione addotta dalla Commissione tributaria regionale della Campania ha permesso di accettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro il contribuente. Il contenzioso è anche d’ingente valore economico.
La quantità del contenzioso era elevata perché riferita alle imposte del 2006-2007. La notifica è arrivata nel 2010 ma il contribuente ha fatto ricorso dicendo che era sbagliata la dicitura sull’atto di notifica giacché si faceva riferimento alla sede dell’azienda. In realtà il liquidatore era stato raggiunto in un altro momento.
L’appello del contribuente è stato rigettato e invece è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.