Per aprire un’attività di tipo commerciale o imprenditoriale è necessario dotarsi di una partita IVA e qualora la propria attività si svolga all’estero, è necessario anche chiedere al paese di riferimento del business, il rilascio di un codice IVA.
►Al via il rimborso dell’Iva per le imprese
Di recente è capitato che con riferimento ad alcuni documenti comunitari, un paese abbia rifiutato la richiesta di codice da parte di un’azienda, offrendo come motivazione, l’esiguità del business della stessa, insufficiente a giustificare l’attività. In pratica, il paese ha respinto la richiesta perché l’azienda considerata, non avendo la possibilità di portare a termine certe attività, avrebbe usato il codice rilasciato per finalità evasive.
►Banche tedesche campionesse di evasione
In questa controversia è stato chiesto il ricorso alla Corte Europea che ha ribadito l’importanza di avere prove certe dell’ambiguità del business di un’azienda. Tutta la questione giuridica è ruotata attorno all’interpretazione degli articoli 213, 214 e 273 della direttiva 2006/112/CE. La controversia era tra una società a responsabilità limitata e l’amministrazione fiscale della Lettonia. Secondo quest’ultima, la richiesta d’iscrizione dell’azienda nel registro dei soggetti passivi IVA era da considerare elusiva perché la richiedente non aveva le capacità materiali, tecniche e finanziarie per svolgere l’attività economica dichiarata. L’azienda in questione si occupa di servizi di costruzione.