La normativa che regola la stipula dei contratti di apprendistato in Italia ha subito, nel corso del 2011 e del 2012, un aggiornamento generale.
In questo post vogliamo quindi continuare ad approfondire il tema della nuova disciplina dell’ apprendistato così come è stata recepita anche dalla Circolare INAIL n. 27 del 23 Maggio 2013, che ha per così dire chiarito i nuovi termini di legge in seguito ai diversi aggiornamenti normativi.
A tutt’ oggi, dunque, il contratto di apprendistato prevede:
- la redazione scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale
- una durata minima del contratto di almeno sei mesi
- il divieto di retribuzione a cottimo
- la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli di retribuzione inferiori rispetto alla categoria spettante
- la presenza di un tutore o di un referente aziendale
- la possibilità di usufruire dei fondi paritetici interprofessionali delle Regioni
- la possibilità di conferma in servizio al termine del periodo normativo
- la possibilità di registrazione della qualifica nel libretto formativo
- la possibilità del riconoscimento della qualifica professionale e delle competenze acquisite
- il divieto per le parti di recedere dal contratto in assenza di giusta causa
- la possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso (art. 2118 del Codice Civile)