A partire dal mese di giugno, con la pubblicazione del nuovo testo di riforma della legge sul condominio e in seguito all’ emanazione del cosiddetto Decreto del Fare, per tutte le controversie condominiali è stata istituita l’ obbligatorietà di ricorrere alla procedura di mediazione da parte di un organismo di conciliazione.
Numerosi sono infatti gli organismi di conciliazione che operano su tutto il territorio nazionale e il loro registro ufficiale è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia. Ma in quale modo è possibile avviare una procedura di mediazione in caso di liti condominiali?
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In caso di controversie condominiali è necessario presentare una domanda di mediazione presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. La proposta di mediazione, tuttavia, deve essere approvata dalla maggioranza dell’ assemblea condominiale prevista in caso di liti, costituita dalla maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza, tuttavia, la proposta di mediazione deve essere considerata non accettata.
Alla procedura di mediazione può partecipare anche l’ amministratore di condominio, sempre però previa delibera da parte dell’ assemblea così come descritto poco sopra.