Alcuni post pubblicati in precedenza ci hanno dato la possibilità di vedere meglio in cosa consistono le agevolazioni fiscali previste dalla retribuzione di produttività dell’Agenzia delle Entrate, una forma di agevolazione sulla tassazione del reddito, di cui possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che nel corso dell’anno 2012 hanno raggiunto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro e che sono in possesso dei requisiti previsti.
> Le agevolazioni fiscali previste dalla retribuzione di produttività dell’Agenzia delle Entrate
In questo post vedremo invece quali sono gli adempimenti del sostituto d’imposta, cioè del datore di lavoro, in caso di adesione del dipendente al regime fiscale agevolato previsto dalla retribuzione di produttività concessa dell’Agenzia delle Entrate.
La retribuzione di produttività dell’Agenzia delle Entrate – Gli adempimenti del datore di lavoro
Sulla base delle normativa fiscale si applicano le seguenti regole:
- se la tassazione agevolata si riferisce ad un reddito prodotto da un rapporto di lavoro durato per l’intero 2012, allora la tassazione è applicata automaticamente
- se invece il CUD per il 2013 è stato rilasciato da un sostituto d’imposta diverso o è relativo ad un periodo di lavoro inferiore ad un anno, il lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro l’importo del reddito per il 2012 anche nel caso in cui non abbia percepito reddito.
A questo punto gli adempimenti del datore di lavoro sono i seguenti:
- la parte del reddito soggetta a tassazione agevolata e l’importo su questa trattenuto dalle somme spettanti al dipendente
- la parte del reddito potenzialmente assoggettabile alla tassazione agevolata ma su cui non è stata applicata l’agevolazione per diversi motivi.