L’imposta sostitutiva sui contratti d’affitto già registrati a partire dal 7 aprile del 2011, indicata nel modello Unico 2012 l’anno scorso, oppure indicata nel modello di dichiarazione 730, non deve essere replicata anche quest’anno compilando il modello 69.
E’ questa la precisazione dell’Agenzia delle Entrate che è intervenuta sull’argomento dopo che migliaia di cittadini avevano reclamato pensando di essere in procinto di perdere i vantaggi di questa procedura. In realtà una risposta era già stata data l’anno scorso, in seguito ad un quesito posto dai lettori del Sole 24 Ore.
► L’epilogo della cedolare secca
Quanto detto dall’Agenzia delle Entrate riguarda soprattutto i contribuenti che hanno una casa di proprietà affittata ed avevano scelto di segnalare la situazione avvalendosi della possibilità di pagare l’imposta sostitutiva che era del 19 o del 21 per cento, invece che far riferimento alle aliquote ordinarie IRPEF. Tutti i contratti già dichiarati erano quelli registrati fino al 7 aprile 2011, giorno in cui la legge sulla cedolare secca è entrata in vigore.
Per tutti i contratti registrati dopo questa data, di precisa, valeva il fatto che l’opzione indicata nel modello 69 oppure nel modello Siria, doveva durare fino alla fine del contratto.
► Come si esercita l’opzione della cedolare secca
Quindi, riassumendo, l’opzione per la cedolare secca vale dalla data della presentazione, fino alla fine del contratto di locazione, salvo una revoca espressamente comunicata. Quest’ultima evenienza non è plausibile visto il risparmio che si ottiene con la cedolare secca.