Per applicare il regime della contabilità IVA di cassa, l’Agenzia delle Entrate considera fondamentale il comportamento concludente dell’operatore. L’IVA per cassa comprende il differimento della cosiddetta esigibilità e lo spostamento cronologico della detrazione d’imposta.
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Per dimostrare di aver optato per l’IVA per cassa, senza aver ancora effettuato la necessaria comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è sufficiente scrivere sulle fatture la dicitura “IVA per cassa” richiamando in modo esplicito l’articolo 32 bis del decreto legge del 2012 numero 83.
La scelta del contribuente deve essere però comunicata all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione annuale. Chi ha iniziato a lavorare in questo regime già da primo dicembre dell’anno scorso, deve tenere a mente che l’opzione vincola i soggetti fino al 2014. L’opzione, infatti ha una durata triennale e dicembre 2012 è da considerarsi equivalente ad un’annualità intera.
Per la dichiarazione dell’opzione, tecnicamente, è necessario usare la prima casella, la numero 1, del rigo VO15 del modello IVA 2013. Chi ha aderito all’IVA per cassa nel 2013, però, dovrà ricordare d’inviare la comunicazione l’anno prossimo.
E per tutti coloro che operavano in un regime di IVA per cassa già prima del dicembre del 2012? Per loro sarà importante l’atteggiamento concludente, ma sarà fondamentale la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con il richiamo alle regole contenute nel Decreto legge numero 83 del 2012.