Le restrizioni del Garante per la privacy sul telemarketing

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Il telemarketing attira su di sé ancora moltissime critiche ma il Garante per la Privacy non allenta la presa sulle aziende che si propongono di vendere online prodotti e servizi e questa è l’ultima novità introdotta. 

Il Garante per la privacy, fatte le dovute premesse normative, continua e:

a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali come sopra descritto effettuato da Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Gaetano Negri, 1, e Azienda Semplice s.r.l., con sede legale in Portici (Napoli), III Trav. Privata Sapio 14/E;

b) vieta ad Azienda Semplice s.r.l., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice il trattamento di qualunque dato personale correlato all’effettuazione di telefonate promozionali verso soggetti intestatari di un’utenza telefonica riservata, senza che risulti la prova documentata di avere acquisito il consenso preventivo, specifico ed informato degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice;

c) prescrive a Telecom Italia S.p.A. e ad Azienda Semplice s.r.l., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di adottare, nei confronti dei soggetti che risultino intestatari di un’utenza telefonica riservata, tutte le misure necessarie ed opportune atte a garantire la completa osservanza della disciplina che prevede l’acquisizione del consenso preventivo, specifico e informato dell’interessato al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

d) richiede a Telecom Italia e a Azienda Semplice, ai sensi dell’art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento, o comunque di fornire un riscontro, che dovrà essere adeguatamente documentato ed accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante della società, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 168 del Codice, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’art. 157, è sanzionato ex art. 164 del Codice.

Resta salva la facoltà di questa Autorità di avviare un autonomo procedimento sanzionatorio nei confronti di Telecom Italia S.p.A. e di Azienda Semplice s.r.l. per le violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali rilevate.

Avverso il presente provvedimento codesta società, ai sensi dell’art. 152 del Codice, può proporre opposizione con ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, in particolare al  tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento.

Si ricorda che l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento (v. art. 152, comma 5, del Codice).

 

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