L’estate ha introdotto delle novità per quanto riguarda le auto aziendali e soprattutto in relazione alla tassa relativa ai leasing automobilistici contenuta in un emendamento della legge 12/2015 per la riforma degli enti locali. Nel dettaglio è stato precisato chi dovrà pagare il bollo auto per le vetture aziendali prese con contratti di leasing.
La nuova legge sul bollo auto per le auto aziendali acquistate in leasing spiega che il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica dovrà essere solo ed esclusivamente l’utilizzatore a titolo di leasing, con la sola eccezione del pagamento cumulativo che resta a carico della società coinvolta nel leasing.
Questo vuol dire che adesso il bollo sarà versato nella Regione in cui risiede il cliente utilizzatore del veicolo e non in quella in cui ha sede la società. Inoltre è stato deciso che competenza e gettito fiscale del tributo siano in capo al domicilio e alla residenza fiscale dell’utilizzatore.
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Anche se sembra una novità mirata a garantire introiti distinti alle regioni, si specifica che invece non è altro che un tappa buchi, ovvero una norma che va a colmare il buco lasciato dalla vecchia legge del 2009. Secondo la vecchia normativa, l’onere del bollo auto si pensava spettasse all’utilizzatore ma senza però precisare se, in caso di insolvenza, spettasse alla società titolare del mezzo saldare tutti gli obblighi.
ASSILEA, l’associazione di categoria che dal 1983 raggruppa la quasi totalità degli operatori del leasing finanziario e operativo in Italia ha specificato che sul fronte della imposizione fiscale restano comunque due strade per chi stipula un acquisto secondo questa modalità:
- far pagare la tassa direttamente all’utilizzatore a titolo di leasing,
- oppure farla saldare direttamente dalla società ma per nome e per conto dello stesso utilizzatore finale.