Siamo nel terreno delle tasse e quello che specifica una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, riguarda in particolar modo le imprese di pesca. In pratica si spiega che il rilascio della licenza provvisoria non raddoppia la tassa governativa. Vediamo cosa significa.
Per il rilascio dell’attestazione temporanea di una licenza di pesca in caso di rinnovo, ad esempio, il tributo è pagato e non deve essere pagato di nuovo al momento della consegna del titolo definitivo. In pratica il passaggio dalla licenza temporanea a quella definitiva, non deve indurre l’amministrazione nella tentazione di chiedere due volte il pagamento del tributo.
L’Agenzia delle Entrate è entrata nel mondo della pesca affrontando il tema molto spinoso del rilascio delle licenze di pesca. Lo ha fatto con la risoluzione 105/E del 27 novembre ed ha messo un punto su una questione ancora aperta. In pratica ha affrontato lo sfasamento tra il pagamento della tassa sulle concessioni governative e il rilascio della licenza di pesca professionale marittima.
Fino a questo momento era capitato più di una volta che il pagamento della tassa sulle concessioni governative fosse fatto in costanza di emanazione dell’attestazione provvisoria che viene rilasciata prima della licenza di pesca. Gli armatori, però, spesso la momento del rilascio della licenza, pagavano un’altra volta il tributo, prima che fosse scaduto il titolo abilitativo rilasciato, valido, secondo quanto riportato dal Ministero di riferimento, per 8 anni.
La risoluzione delle Entrate specifica che nel caso in cui un soggetto richiedente ottenga l’attestazione provvisoria, in attesa della licenza di pesca definitiva, deve pagare una tassa sulle concessioni governative ma poi non deve pagarla nuovamente al momento del rilascio della licenza perché il pagamento copre sia il periodo d’uso dell’attestazione provvisoria, sia il periodo di validità della licenza definitiva.