Jobs Act. Una delle novità del Decreto legislativo con la nuova disciplina, per i nuovi assunti, sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti riguarda l’estensione delle modifiche all’articolo 18 anche ai licenziamenti collettivi.
Essi sono disciplinati dalla legge 223/1991, e scattano nel momento in cui l’impresa vuole effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ogni unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia.
Al momento, in base alla 223/1991 esistono due diversi regimi sanzionatori in caso di licenziamento illegittimo. Se si violano criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, l’impresa è punita con la reintegrazione. Per tutti gli altri casi di errori nella procedura è contemplato il pagamento di un indennizzo.
Le nuove tutele crescenti, tuttavia, hanno modificato le regole sulle sanzioni in caso di licenziamenti individuali. E dunque il Governo ha deciso di uniformare le discipline modificando anche i licenziamenti collettivi.
A fronte del nuovo Decreto legislativo, dunque, in caso di violazione delle prassi o dei criteri di scelta si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali. Così facendo, dunque, ci saranno sanzioni monetarie in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, quando a essere irregolarmente licenziati nel quadro di una riduzione del personale sono dipendenti assunti con il contratto a tutele crescenti.
Invece, in caso di licenziamento collettivo intimato senza osservanza della forma scritta, la sanzione rimane quella della reintegra. Qui si accorpano infatti le discipline dei licenziamenti nulli, discriminatori e, come detto, intimati in forma orale. Per essi resta in piedi quella che è la tutela reale piena.
Rimane comunque una incongruenza all’interno della legge ben fatta, secondo alcuni esperti: un dirigente assunto da poco e licenziato collettivamente, può ottenere da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità. Un dipendente a tutele crescenti per giungere al minimo dei dirigenti dovrà avere almeno sei anni di anzianità. Il regime, dunque, necessita di armonizzazione.