Anche in questo post continueremo a parlare di alcuni aspetti della normativa fiscale inerente il mondo delle Onlus, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che in Italia possono usufruire di particolari agevolazioni fiscali e di regimi tributari agevolati, purché effettuino l’iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus attiva presso l’Agenzia delle Entrate.
In alcuni post pubblicati in precedenza abbiamo già visto, ad esempio, quali sono i requisiti di accesso e quali sono i soggetti esclusi per legge da queste agevolazioni.
> L’iscrizione all’anagrafe delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate – Requisiti di accesso
> L’iscrizione all’anagrafe delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate – I soggetti esclusi
Vi sono però anche dei soggetti che possono essere considerati delle Onlus di diritto e a pieno titolo, per cui la stessa Agenzia delle Entrate non richiede il completamento di alcuna procedura di iscrizione al fine della registrazione all’interno dell’anagrafe. Per legge si tratta di:
- organizzazioni di volontariato
- organizzazioni non governative – ONG
- cooperative sociali iscritte
- consorzi costituiti da cooperative sociali.
Per questi soggetti non è previsto alcun tipo di controllo preliminare. Per tutti gli altri, invece, è necessario conoscere quanto segue.
I controlli per l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate
Prima dell’iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli sia sulla richiesta di iscrizione che sulla sussistenza dei requisiti di accesso.
L’esito del controllo, solo se negativo, viene comunicato dall’Agenzia delle Entrate entro 40 giorni dall’invio del Modello di comunicazione necessario per l’iscrizione.
In mancanza di comunicazioni l’iscrizione si intende quindi effettuata.
> Iscrizione anagrafe Onlus – Modello di comunicazione Agenzia delle Entrate