Un successore che si comporti in modo da accettare la pratica di successione, è automaticamente da considerare nella posizione fiscale di erede. Sembra quasi un gioco di parole ma di recente una sentenza della Commissione tributaria lombarda, ha dovuto ribadire il concetto.
In pratica si parla di “accettazione tacita di eredità” nel caso in cui un successore abbia attivato un procedimento di adesione, una volta ottenuta la notifica di un atto impositivo relativo alla posizione fiscale del defunto. E’ questa in sintesi la posizione dell’Erario contenuta nella sentenza n. 170 del 2012.
La sentenza parte da una serie di atti negoziali che possono indurre l’amministrazione finanziaria a pensare che ci sia un’accettazione tacita dell’eredità, in modo che si possa attribuire all’erede la legittimazione attiva e passiva rispetto ad obbligazioni tributarie del defunto.
L’Amministrazione finanziaria, infatti, ha bisogno di continuità sotto il profilo tributario e dopo il decesso di un contribuente deve individuarne un altro, l’erede, con cui completare e chiudere il rapporto. L’erede assume la titolarità dei rapporti giuridici di natura tributaria del defunto.
Secondo la Ctr di Milano, quindi, ci sono dei comportamenti del potenziale erede, che presuppongono la volontà di accettare l’eredità, e che quindi gli attribuiscono il diritto di farlo, nella pratica.