Come abbiamo visto anche in un post pubblicato in precedenza, a volte l’Agenzia delle Entrate può concedere ai contribuenti italiani titolari di impresa che decidono di trasferire la propria residenza fiscale all’estero, una sospensione del pagamento dell‘exit tax, l’ imposta che grava sulle plusvalenze generate all’atto del trasferimento, applicando uno di quei particolari regimi fiscali opzionali che consentono ai contribuenti italiani di beneficiare di particolari agevolazioni.
> Come aderire ai regimi fiscali opzionali dell’Agenzia delle Entrate
In alcuni post pubblicati in precedenza abbiamo infatti visto più da vicino in che cosa consiste la cosiddetta exit tax, l’imposta il cui pagamento è richiesto dall’Agenzia delle Entrate e in che cosa consiste la stessa sospensione dell’ exit tax, chiarendo qual è il suo campo di applicazione.
> Che cos’è l’opzione fiscale della sospensione dell’exit tax dell’Agenzia delle Entrate
In questo post vedremo quindi più da vicino quali sono i paesi che danno diritto alla sospensione dell’exit tax e quali sono le altre regole specifiche che bisogna tenere presente.
> Che cos’è l’exit tax dell’Agenzia delle Entrate
L’opzione fiscale della sospensione dell’exit tax dell’Agenzia delle Entrate – Condizioni specifiche
La sospensione dell’exit tax può essere richiesta all’Agenzia delle Entrate in due circostanze:
- quando un imprenditore trasferisce la propria residenza fiscale in uno Stato membro dell’Unione Europea
- quando un imprenditore trasferisce la propria residenza fiscale in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo di reciproca assistenza in relazione alla riscossione dei crediti tributari.
In un prossimo post vedremo quali sono le altre condizioni specifiche da rispettare per la richiesta.